Approfitto della piccola discussione suscitata nella sezione cinema a proposito dello scaricare dei file condivisi (in questo caso un film protetto dai diritti)per mettervi in guardia e fare chiarezza sull'argomento .
Tutto e nato dalla notizia che ha “sconvolto” il panorama informatico:
la famosa sentenza che ha assolto due ragazzi per aver scaricato da Internet materiale sottoposto a copyright.
Da questa sentenza è stato dedotto che si possa scaricare ciò che si vuole, purchè ciò non sia a fini di lucro.
E’ questo che ha detto la stampa, è questo il messaggio che è passato, è questo che si sente in giro.
Ebbene,
NON E’ COSI’!!!!
La sentenza è stata tale solo perchè i processi durano a lungo ed ai due imputati è stata applicata (giustamente) la legge vigente al tempo dell’illecito, cioè quella precedente a quella attualmente vigente.
Con la “nuova” legge
NON SI PUO’ scaricare materiale protetto da copyright nemmeno senza fini di lucro.
Non fatelo quindi, oppure fatelo a vostro rischio e pericolo.
Per una spiegazione più dettagliata rimando ad un articolo apparso su Punto Informatico in gennaio che spiega tutto estensivamente.
La sentenza della Corte di Cassazione numero 149 del 9 Gennaio scorso ha raggiunto gli onori delle cronache. La divulgazione sui giornali ha condotto con sé le usuali imprecisioni che cumulate alle montagne di dichiarazioni basate su di esse, ha avuto come risultato un generale effetto di disinformazione.
Titola il Corriere della Sera del 21 Gennaio 2007: "Musica Online, lecito scaricarla se non c'è lucro". Alla effettiva correttezza del titolo (se valutata nel suo contesto originale), sussegue una non altrettanto precisa analisi degli effetti della sentenza in relazione alla normativa oggi vigente.
Sono numerose le analoghe letture della vicenda provenienti dalle maggiori testate nazionali.
Il fatto oggetto del procedimento è rappresentato dall'attività di due studenti del Politecnico di Torino che avevano allestito un server ftp all'interno dell'università per lo scambio film, musica, programmi per elaboratore. Le precedenti sentenze di condanna sono state correttamente smentite da quella di ultimo grado. Ma è doveroso precisare che la Cassazione per la sua decisione non si è basata sulla normativa attuale. Quindi?
Uno dei principi del diritto penale risiede nell'applicare la legge del tempo in cui fu commesso il reato. Oggi, in seguito ai successivi interventi, ed in particolare al famigerato Decreto Urbani, poi convertito in legge (22 maggio 2004, n. 128), la medesima attività dei due studenti torinesi configurerebbe reato. Ma all'epoca dell'allestimento del server "clandestino", elemento soggettivo era lo scopo di lucro, e per gli studenti non si è in alcun caso configurata alcuna attività lucrativa.
Dal 2004, il perno della sentenza della Cassazione, "lo scopo di lucro" è stato sostituito dal ben più restrittivo: trarre profitto dalla duplicazione abusiva del materiale protetto dalla tutela del diritto d'autore (nuova stesura del 171 bis).
Ignorando la reale portata di questa sentenza, si susseguono le dichiarazioni sulla carta stampata.
De Laurentiis, si lamenta di una scarsa protezione del diritto italiano per le opere d'ingegno. Venditti, si dichiara a favore della "libertà" nella sua estensione sul web, e osteggia ogni genere di limitazioni ad essa, anche guardando la situazione con un più generale sguardo disinteressato, ritenendo la qualità dei file scaricati dal web inferiore di quella dei compact disc (parzialmente vero per gli audiofili, ma solo se escludiamo i formati FLAC, comunque diffusi). Fino all'ex Ministro Roberto Maroni, che dopo le passate ammissioni della sua attività non propriamente legale di download, afferma entusiasta: "È una sentenza rivoluzionaria: stabilisce il principio che la musica è di tutti. D'ora in poi scaricarla dal web non potrà più essere considerato illegale".
Al di là delle imprecisioni, l'effetto peggiore dell'eco avuto dalla notizia è l'errata convinzione che da domani avranno tutti coloro che scaricano file protetti da copyright: la certezza di compiere un'attività lecita sotto l'inesistente protezione di una sentenza della Cassazione che riguardava tutt'altro.